La Legge
LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633
(v.anche D.P.R. 8 gennaio 1979 n.19 e Direttiva CEE 9/93 e D. lgs. 26 maggio
1997, n.154)
TITOLO II CAPO V
Diritti relativi alle fotografie
Art.87 – Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o
fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo analogo, comprese le
riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
Art.88 (27 del Reg.) – Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla
sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il
ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie raffiguranti opere
dell’arte figurativa, dei diritti di autore sull’opera riprodotta. Tuttavia se
l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego
o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il
diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo
il patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografie di
cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del
fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare, può fissare apposite tariffe
per determinare il compenso dovuto a chi utilizza la fotografia.
Art. 89 - La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della
fotografia comprende salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti
all'articolo precedente, semprechè tali diritti spettini al cedente.
Art. 90 - (9 del Reg.) - Gli esemplari della fotografia devono portare le
seguenti indicazioni:
1) Il nome del fotografo, o nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) La data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione
non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi degli articoli 91 e 98 a
meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Art. 90 - (9 del Reg.) - Gli
esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) Il nome del fotografo, o nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) La data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione
non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi degli articoli 91 e 98 a
meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Art. 92 - (10 del reg.) Il diritto esclusivo sulla fotografie dura vent'anni
dalla produzione della fotografia (v.D.P.R. 8 gennaio 1979, n.19 e D.Lgs. 26
maggio 1997, n.154 di seguito elencato)